Art. 4.
(Istituzione della Festa nazionale del libro e della lettura).

      1. A decorrere dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Festa nazionale del libro e della lettura, di seguito denominata «Festa».
      2. Il Ministro per beni e le attività culturali, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i pareri del Comitato, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce la data di celebrazione della Festa e fissa i criteri generali per l'organizzazione delle relative iniziative e manifestazioni.
      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con lo stanziamento di cui all'articolo 6, comma 3.

 

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